ATTO COSTITUTIVO

 

Il giorno  13 del mese di marzo dell’anno 2012 in Firenze, si sono riuniti i seguenti signori:

a)    Aiazzi Manola

b)   Piedipalumbo Silvia

c)    Larini Elisa 

d)    Mazzelli Benedetta

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig. ra Aiazzi Manola, che a sua volta nomina la Sig. ra Larini Elisa segretaria della riunione ed estensore del presente verbale.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato i presenti a farsi promotori della costituzione di una associazione di promozione sociale e dà lettura dello statuto sociale, che allegato sotto la lettera ( A ), fa parte integrante del presente atto costitutivo.

I comparenti di comune accordo, dopo ampia ed approfondita discussione, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 – È costituita fra i suddetti comparenti, l’associazione di promozione sociale denominata    ”ArtigianalMente”

Art. 2 – L’associazione ha sede in Sesto Fiorentino (FI), Via Potente n. 2.

Art. 3 - L’Associazione non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

Lo spirito e la prassi si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Il tutto come meglio indicato e definito all’art. 4,5, 6 dello Statuto

Art. 4 - L’associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 5 – I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio direttivo sia composto da n. 4 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

-        Presidente: Aiazzi Manola

-        Vicepresidente: Piedipalumbo Silvia

-        Segretario: Larini Elisa

-        Tesoriere: Mazzelli Benedetta

Art. 6 – Tutti i neonominati presenti alla riunione dichiarano che non esistono elementi di incompatibilità e di accettare le rispettive cariche.

Art. 7 – Gli eletti costituiscono così, sempre in applicazione dello statuto dell’associazione, il Consiglio direttivo, suscettibili di modifiche o di integrazioni in successive ed apposite assemblee dei soci.

Art. 8 – La assemblea delibera di conferire al presidente il potere di apportare tutte le eventuali modifiche al presente statuto richieste in sede di registrazione.

Art. 9– Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell’associazione qui costituita.

Il Presidente                                                             Il Segretario

 

Letto approvato e sottoscritto, ivi comprese le eventuali correzioni trascritte a penna

Gli intervenuti:

 

 

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

« ArtigianalMente »

PREMESSA

Art. 1 Premessa

L’Associazione ArtigianalMente nasce dall’esperienza maturante nell’ambito del Progetto Labirinto da un gruppo di professionisti con formazione e competenze diverse, nell’ottica di una loro integrazione che è indispensabile nell’approccio all’individuo e al gruppo nelle loro complessità e unicità.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 2 Denominazione

È costituita, ai sensi delle legge 383/00, l’associazione di promozione sociale denominata « ArtigianalMente   ».

L’associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana e del codice civile e della legislazione vigente ed è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.

Art. 3 - Sede legale e sedi secondarie

L’associazione ha sede attualmente in Firenze.

L’Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio direttivo.

La sede legale potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

Art. 4 – Durata

La durata dell’associazione è illimitata.

FINALITA’ ED OGGETTO ASSOCIATIVO

Art. 5 – Finalità ed oggetto associativo

L’Associazione è un’associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

I principi dell’Associazione sono diretti a garantire un intervento mirato sulle autonomie della persona e della famiglia, per svilupparle, grazie ad un intervento di rete.

L’obiettivo è di utilizzare le risorse relazionali che circolano attorno alle persone, attivarle, sostenerle e facilitare la fruizione dei servizi là dove essi non siano prontamente disponibili o di facile accesso.

L’Associazione è pensata per dare alle persone, alle famiglie e ai gruppi che vivono un disagio, una risposta chiara, precisa ed efficace. Lo scopo è quello di accogliere ed aiutare le persone che soffrono per vari motivi, perché non trovano una soluzione al loro malessere, o non sanno come muoversi per cercare aiuti concreti ai loro bisogni.

In particolare i nostri obiettivi sono:

  • ·         promuovere e salvaguardare il benessere della persona e della collettività;
  • ·         incoraggiare lo sviluppo e la crescita della persona e del gruppo, favorendo una integrazione all’interno dei diversi contesti di appartenenza, stimolando le possibilità e capacità di scelta autonoma e consapevole;
  • ·         promuovere le condizioni affinché si favorisca l’esistenza di una rete sociale, finalizzata al miglioramento della qualità della vita;
  • ·        
  • ·        

Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate ai principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettosi dei diritti inviolabili della persona.

Art. 6 OGGETTO ASSOCIATIVO

Per perseguire le proprie finalità l’Associazione potrà operare, sia in conto proprio che di terzi:

-        nel settore della progettazione, organizzazione e gestione di convegni, incontri, corsi residenziali e non, seminari, tavole rotonde, workshop, corsi sui temi inerenti l’educazione alla salute, la prevenzione, la promozione di corretti stili di vita, la psicologia, la pedagogia, il benessere psicofisico e ambientale e ogni altro argomento inerente alle finalità associative;

-        nel settore della progettazione, organizzazione e gestione di attività afferenti alla gestione delle relazioni umane, dei processi e rapporti comunicativi e al counseling ovvero, ma al solo titolo esemplificativo, empowerment, creatività, autostima, contatto empatico, risoluzione dei conflitti, gestione di gruppi, relazioni, animazione ed attività similari;

-        nel settore della gestione di Centri di documentazione, di biblioteche, videoteche ed affini sui temi dell’associazione

-        nel settore della progettazione, organizzazione e gestione di attività dirette alla formazione degli insegnanti e degli educatori sui temi inerenti le finalità associative;

-        nel settore dell’attività di assistenza e reinserimento sociale o comunque tutte le altre forme di aiuto praticabile nei confronti di persone svantaggiate o escluse dal sistema sociale;

-        nel settore dei servizi e interventi interculturali finalizzati a favorire l’integrazione sociale di cittadini immigrati;

-        nel settore dell’editoria attraverso la pubblicazione di periodici, libri, testi e di pubblicazioni in genere, ivi compresi anche materiali video e informatici;

-        nel settore della distribuzione, del commercio ed della commercializzazione, all’ingrosso ed al dettaglio, di periodici, testi e di pubblicazioni in genere, ivi compresi anche materiali video e informatici;

-        nel settore della promozione e valorizzazione e consolidamento delle pari opportunità,della cultura, delle progettualità e del ruolo delle donne nella società e nel mondo del lavoro;

-        nel settore della ricerca applicata e teorica relativa a temi specifici di carattere tecnico, scientifico e sociale su problematiche collegate al benessere ivi compresa l’attività di studio rivolta a favorire la comunicazione scientifica tra operatori e studiosi, Enti pubblici e privati, a livello nazionale e internazionale, in tutti gli ambiti e le applicazioni che hanno per oggetto l’essere umano e la sua evoluzione psicofisica e sociale;

-        nel settore della diffusione e divulgazione dei temi associativi attraverso la gestione di siti internet e strumenti affini

-        operare nel settore dell’orientamento al lavoro, della formazione o riqualificazione professionale sia di soggetti emarginati, disoccupati ovvero in cerca di prima occupazione, sia di personale già attivo tramite l’organizzazione di incontri o corsi di studio, di approfondimento, di addestramento, di riqualificazione su argomenti di interesse generale e specifico per soggetti pubblici e privati;

L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività direttamente connesse o accessorie all’attività istituzionale previste dalla legislazione vigente. L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L’associazione potrà aderire ad altre Associazioni, enti e coordinamenti aventi finalità analoghe e/o affini alle proprie.

SOCI

Art. 7 – Requisiti dei Soci

L’associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche, purché maggiorenni, sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per i computo di detto periodo si applicano peraltro norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo è tenuto ad esplicare le ragioni del diniego. Avverso il rigetto della domanda di ammissione è possibile il ricorso al Collegio dei Probiviri, se nominato, ovvero l’Assemblea Generale Ordinaria che delibera in merito alla prima riunione.

Il rilascio della tessera associativa a firma del Presidente o di un Consigliere delegato costituisce titolo di ammissione immediata a socio, senza necessità di ulteriori delibere.

I soci, possono essere:

Soci fondatori

          Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ ambiente associativo.

Soci ordinari

          Sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all’associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso entro 10 (dieci) giorni dall’iscrizione nel Libro dei Soci.

Soci fruitori

          Sono soci fruitori le persone fisiche che usufruiscono dell’assistenza e del sostengo dell’associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo e versando una quota associativa simbolica stabilita dal Consiglio stesso entro 10 (dieci) giorni dall’iscrizione nel Libro dei Soci.

Soci onorari

          Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche che hanno dato significativi contributi morali e materiali alle attività dell’Associazione e si siano distinte per parere del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea Generale Ordinaria, nella prima riunione utile.

Soci sostenitori o promotori

          Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

La distinzione dei soci non comporta alcuna diversità di trattamento, tutti i soci hanno gli stessi diritti e obblighi verso l’Associazione. Non è ammessa la figura del socio temporaneo

Art. 8 – Diritti ed Obblighi dei soci

I soci aderenti all’associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’assemblea dei soci. L’associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’associazione.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 9 – Perdita qualifica di socio

La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione.

Art. 10 – Recesso del socio

Il socio può recedere liberamente dall'associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno. Sarà onere del Consiglio Direttivo a provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati.

Art. 11 – Esclusione del socio

L’esclusione del socio dall'associazione, per i seguenti motivi:

-          non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell’Associazione;

-          svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

-          in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione;

-          senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota associativa;

-          chi non si trova più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali

ed in genere per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

L’esclusine dei soci per morosità è automatica senza bisogno di alcuna deliberazione.

I soci esclusi per morosità saranno riammessi pagando la quota annuale.

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto legittimano l’esclusione di un socio nell’interesse dell’Associazione con provvedimento appellabile.

La delibera di esclusione adeguatamente motivata, deve essere comunicata con lettera raccomandata a.r. dal Consiglio Direttivo.

Avverso tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 gg. dal ricevimento della raccomandata a.r.

Qualora il socio rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 12 – Il Patrimonio

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno costituite:

-   dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo;

-   da eventuali proventi derivanti da attività associative;

-   da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione;

-   contributi di organismi internazionali;

-   entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

-   beni mobili ed immobili;

-   da sovvenzioni; donazioni, lasciti o successioni;

-   da eventuali contributi straordinari;

-   dagli avanzi di gestione;

Anche nel corso della vita dell’associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 13 - Organi Associativi

Sono organi dell’associazione:

  1. l’assemblea dei soci,
  2. il Consiglio direttivo;
  3. il Collegio dei revisori – se nominato - ;
  4. i Probiviri – se nominato -;
  5. il Presidente;
  6. il Vicepresidente;
  7. il Segretario;
  8. Il Tesoriere

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – L’Assemblea dei Soci

L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l’assemblea ha, il compito:

-   di ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio direttivo;

-   di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;

-   di deliberare sulle modifiche dello statuto dell’associazione e sull’eventuale scioglimento dell’associazione stessa.

Art. 15 – Convocazione dell’Assemblea dei soci

L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’associazione, dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 16 – Svolgimento dell’Assemblea

Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio direttivo.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall’assemblea.

I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall’assemblea o in mancanza di questa ultima dal consiglio stesso. L’assemblea elegge il Consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Possono candidarsi al consiglio direttivo i soci che hanno partecipato attivamente alla vita dell’associazione per almeno due anni.

Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.

Art. 18 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall’assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell’associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Inoltre gli compete:

-   predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione;

-   redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;

-   vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;

-   determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati;

Il Consiglio Direttivo individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Sarà in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 19 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 20 - Svolgimento dei Consiglio Direttivo

Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21 – Giunta Esecutiva

E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di nominare, a maggioranza semplice dei suoi componenti, una Giunta Esecutiva composta dal Presidente e dal Segretario e dal Tesoriere ai quali può delegare proprie attribuzioni.

Opera solo in csi straordinari e per deliberare su situazione di urgenza dove non è possibile convocare l’intero Consiglio Direttivo, al quale, comunque, deve presentare il suo operato.

IL TESORIERE

Art. 22 – Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’associazione.

IL SEGRETARIO

Art. 23- Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri verbali e Libro soci nonché quello di coadiuvare nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente.

IL PRESIDENTE

Art. 24 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice-Presidente.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 25 – Collegio dei Probiviri

L’assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio di probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell’associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei probiviri sono inappellabili.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 26 L’assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio dei revisori dell’associazione. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni.

Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’assemblea, verificare e controllare l’operato del consiglio direttivo, e l’operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri il Collegio dei revisori, se esterni alla associazione, è determinato dal Consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 27 – Esercizio Sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 28 – Modifiche Statutarie

Questo statuto è modificabile dall’assemblea straordinaria secondo le norme previste del presente statuto. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la legge italiana.

SCIOGLIMENTO

Art. 29 – Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre l’assemblea straordinaria dei soci validamente costituita secondo le norme del presente statuto

L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

NORME FINALI

Art. 30 – Norme di rinvio

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile e della normativa in materia di associazioni di promozione sociale.

Le attività all'interno dell'associazione sono svolte adottando tutte le misure di sicurezza igienico sanitarie per il contenimento dell'epidemia da COVID-19.

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